In molti ci chiedono e si chiedono, cosa possiamo fare per scongiurare Ombrina?
Vi sono molti avventori della vicenda in giro, in molti sparlano di aspetti non del tutto corrispondenti alla realtà.
In molti utilizzano argomentazioni da piazza anche in luoghi istituzionali.
Vedi: https://sanvitobenecomune.wordpress.com/2015/04/11/le-pessime-figure-di-san-vito-e-rocca-san-giovanni/
Per fugare ogni dubbio vi proponiamo il punto scritto da Enzo Di Salvatore (che ringraziamo), Professore associato di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo: (clicca)
QUALCHE PRECISAZIONE SU OMBRINA MARE
Su Ombrina mare mi sembra che si stia facendo un po’ di confusione. In Regione, l’opposizione presenta una richiesta di risoluzione contro Ombrina mare (se si cercasse nell’archivio della Regione si scoprirebbe che di risoluzioni contro Ombrina ce ne sono state già). Dal canto suo, la maggioranza di governo della Regione afferma di aver respinto la proposta di risoluzione dell’opposizione perché inefficace: ne proporrà – dice il PD – una ancora più efficace: quella sul Parco della Costa teatina, in quanto, a parere del PD, l’istituzione del Parco bloccherà Ombrina.
Qualche precisazione: 1) una risoluzione del Consiglio regionale su Ombrina non serve a niente. Le risoluzioni sono atti di indirizzo politico che impegnano un organo ad agire a patto che l’organo in questione abbia la competenza. E su Ombrina la Regione non ce l’ha; 2) per lo stesso motivo, neppure una risoluzione sul Parco della Costa teatina serve a niente; 3) in ogni caso, non c’è alcuna relazione tra il Parco della Costa teatina e Ombrina mare (v. art. 6, comma 17, del codice dell’ambiente*); 4) non c’è alcuna relazione tra lo Sblocca Italia e Ombrina: il progetto di Ombrina è stato “sbloccato” dal decreto sviluppo del 2012 e non dallo Sblocca Italia del 2014. La Regione Abruzzo – assieme ad altre sei Regioni – ha impugnato lo Sblocca Italia dinanzi alla Corte costituzionale. Anche se l’esito del giudizio sarà positivo (come si spera), la sentenza della Corte non avrà alcun effetto su Ombrina.
La risposta al problema Ombrina può venire solo: 1) dallo Stato, attraverso una modifica legislativa al decreto sviluppo del 2012 (prima che il procedimento di Ombrina si concluda); 2) dal giudice amministrativo, qualora, concluso il procedimento, qualcuno impugni la concessione dinanzi al TAR Lazio.
—————–
* Art. 6, comma 17, Codice dell’ambiente: «Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’INTERNO del perimetro delle AREE MARINE E COSTIERE a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale […] sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonchè di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare». Il Parco della Costa teatina è un parco costiero, mentre Ombrina sorgerà in mare. E il tratto di mare dove sorgerà non è un’area marina protetta (che è tale solo se così decide lo Stato). Al di là di questa previsione, vero è che il divieto delle attività petrolifere si spinge fino alle 12 miglia marine dalla costa, ma il decreto sviluppo del 2012 stabilisce che quel divieto non riguarda i procedimenti in corso (alla data del 2010): e il procedimento su Ombrina mare era ed è tuttora in corso.